A chi è rivolto
Ai neo genitori.
Ai neo genitori.
La denuncia di nascita può essere resa, ai sensi di legge ed in attuazione delle direttive contenute nel D.P.R. 396/2000, da uno o entrambi i genitori, da un procuratore speciale, dal medico o dall’ ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
Se la residenza dei genitori è diversa, la denuncia deve essere resa nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Se i genitori sono legalmente sposati, la dichiarazione di nascita del figlio può essere resa da uno solo dei due, generalmente dal padre (filiazione legittima); se i genitori non sono tra loro sposati, la dichiarazione di nascita del figlio (filiazione naturale) deve essere resa:
• da entrambi i genitori, con riconoscimento congiunto della prole, all’atto della denuncia di nascita, nei tempi e modi sopra descritti;
• dalla sola madre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento del padre, nei tempi e modi sopra descritti;
• dal solo padre naturale che effettua il riconoscimento della prole senza il riconoscimento della madre, nei tempi e modi sopra descritti.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
A seguito della denuncia di nascita, l’Ufficiale di stato civile che l’ha ricevuta ed iscritta nei registri delle nascite, rilascerà le seguenti certificazioni:
• un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternià, da presentare al distrettto sanitario competente per l’attribuzione del codice sanitario nazionale e la scelta del medico di base pediatra;
• un certificato per estratto dell’atto di nascita, con paternità e maternità, da presentare eventualmente al datore di lavoro per i benefici di maternità, nel caso di madre lavoratrice, per il riconoscomento di carichi familiari previdenziali e fiscali.
Nell’arco di pochi giorni l'ufficio anagrafe:
• aggiorna lo stato di famiglia con il nuovo componente;
• comunica il “codice fiscale” del nuovo nato, attribuito dal Ministero della Finanze su richiesta telematica (la tessera sanitaria magnetica che include il codice fiscale del nuovo nato verrà spedita dall'Agenzia dell'Entrate).
La dichiarazione deve essere effettuata: • entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura ove è nato il bambino;
• entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di nascita;
• entro 10 giorni all’Ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei genitori.
Il servizio è gratuito.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
E' opportuno che le coppie, nell’imminenza di una filiazione naturale, si informino prima dell'evento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o presso la direzione sanitaria dell’ospedale o casa di cura dove avverrà la nascita del figlio, sulle opportunità che tali strutture offrono per poter rendere la dichiarazione di nascita in un clima di tranquillità, secondo le scelte individuali e senza interferire sulla normale degenza ospedaliera post-partum.
Il nome scelto al momento della nascita sarà quello con il quale il figlio sarà sempre identificato ed utilizzato in ogni caso certificato; esso inoltre dovrà rispondere ad alcune caratteristiche, ovvero:
• essere corrispondente al sesso, maschile o femminile;
• essere unico o, se composto, costituito da non più di tre elementi onomastici;
• essere diverso dal nome del padre, dei fratelli o delle sorelle viventi, così come dal cognome;
• non può essere ridicolo o vergognoso.
Dal momento del rilascio del certificato per l'atto di nascita è possibile dichiarare con autocertificazione la nascita, la residenza e lo stato di famiglia del nuovo nato.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.