Domanda d’iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio

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Domanda d'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio


A chi è rivolto

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 08/03/1989, n. 95, i cittadini in possesso dei requisiti richiesti possono far domanda di essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

Descrizione

L'Ufficio verifica il possesso dei requisiti e chiede al Casellario del Tribunale il certificato penale generale.

Se la persona non ha subito procedimenti penali, l'Ufficio provvede all'inserimento del nominativo nell'Albo, che viene approvato a febbraio di ogni anno dall'Ufficio Elettorale.

Le nomine dei Presidenti di seggio, per ogni consultazione elettorale, vengono effettuate, con decreto del Presidente della Corte d'Appello, 30 giorni prima della data della consultazione stessa.

Si sottolinea come nella domanda deve essere chiaramente indicato il titolo di studio, a pena di esclusione. L'aggiornamento dell'Albo Scrutatori viene effettuato a gennaio di ogni anno.

Come fare

Per accedere al servizio è necessario compilare l'istanza online.

Cosa serve

Per presentare domanda occorre essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, avere un'età compresa tra i 18 ed i 70 anni, essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore quinquennale (o maturità magistrale quadriennale) e possibilmente aver già svolto mansioni presso i seggi in occasione di precedenti consultazioni elettorali.

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE)

Cosa si ottiene

L'iscrizione all'albo dei presidenti di seggio.

Tempi e scadenze

La domanda va presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Domanda d'iscrizione all'albo dei Presidenti di seggio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

DPR 361/1957 art. 38

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente, scrutatore e segretario dell’ufficio elettorale:

  • coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il settantesimo anno di età
  • i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
  • gli appartenenti alle Forze armate in servizio
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti
  • i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
  • gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria ed alla guardia di finanza
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione (DPR 570/1960 art. 23)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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