Nel caso che il documento richiesto non sia disponibile o reperibile sarà data comunicazione scritta.
Trascorsi 30 giorni dalla data stabilita per l’esercizio del diritto d’accesso senza che il richiedente abbia preso visione del documento richiesto, o non si sia attivato per il ritiro, la richiesta viene archiviata d’ufficio. In questo caso, per riottenere l’acceso, dovrà essere presentata una nuova richiesta.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende rifiutata e il richiedente può proporre ricorso contro il silenzio rifiuto, entro i 30 giorni successivi, al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo quanto previsto dal 4° e 5° comma della L. 241/90.
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