Tale possibilità è ammessa solo quando non vi sono:
- figli minori
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art.3, c.3, L.104/1992)
- figli economicamente non autosufficienti. Ricevuta la richiesta, l'Ufficio di Stato Civile verifica i presupposti di legge per stilare l'accordo, e prende contatto con i coniugi per fissare il giorno per ricevere l'accordo.
Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, per rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo.
Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido. Se i coniugi, o uno di loro, non conosce la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento d'identità valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
L'accordo dovrà poi, non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione, essere confermato dai coniugi, ripresentandosi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, in un giorno concordato, per effettuare la dichiarazione che confermi la sua validità.
La mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, equivale a mancata conferma dell’accordo.